Turnaround financing: 25 milioni alle imprese lombarde per ripartire

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Nell’ultimo anno abbiamo assistito a un moltiplicarsi di offerte in termini di finanziamenti e contributi a fondo perduto, che tuttavia le imprese non sono sempre riuscite a cogliere scontrandosi con impedimenti burocratici e plafond che si esaurivano rapidamente. La maggior parte dei benefici era destinata ad aziende italiane che – spesso in difficoltà a causa della pandemia – dovevano dimostrare di essere fondamentalmente sane. Ciò significa che, per poter presentare la domanda di accesso all’agevolazione, il richiedente doveva assicurare una buona condizione di base, seppur momentaneamente disagiata, senza presentare situazioni di crisi economica o giuridica pregresse. Una limitazione finanziaria o un quadro giuridico societario negativo (o anche borderline) ha sempre rappresentato un impedimento, escludendo le imprese in difficoltà già in fase di istruttoria iniziale. Uno “sbarramento” da molti ritenuto penalizzante, ma che manifesta chiaramente la volontà del legislatore di non voler colmare le lacune di una già grave situazione economica e di sostenere solo le realtà in difficoltà momentanea.

Che cos’è il turnaround financing
In gergo tecnico bancario il turnaround financing rappresenta un intervento finanziario da parte di un investitore che, apportando risorse o attività professionali, favorisce il supporto diretto delle imprese in crisi. Si tratta di un vero e proprio finanziamento della ristrutturazione di imprese in perdita: l’investitore si inserisce in una situazione di crisi aziendale e riorganizza l’intero modello di business, talvolta anche sostituendo il management. Solitamente, l’investitore assume quote di maggioranza dell’impresa, in modo da poter gestire la stessa compagine. L’espressione, quindi, racchiude in sé una serie di processi di rilancio, tali da operare rilevanti cambiamenti – anche con una certa celerità – per poter riportare l’impresa in equilibrio. Il turnaround financing si compone di una fase iniziale, con l’approvazione del piano di risanamento, e di una fase successiva, attraverso una serie di operazioni che riescano ad arginare le perdite.

Il Programma Regionale di Sviluppo

La preoccupazione del finanziatore è comprensibile, così come quella delle imprese che versano in condizioni difficili, ma esistono alcuni casi limite, ovvero le imprese che – pur non essendo totalmente “fuori pericolo” – per risollevarsi dalle difficoltà hanno intrapreso un percorso di ristrutturazione aziendale (accordo di ristrutturazione dei debiti o concordato in continuità, omologato in entrambi i casi). Finlombarda ha deciso di agevolare queste realtà con risorse per finanziare la fase di rilancio del business. L’input arriva da Regione Lombardia che, nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo per il sostegno all’accesso al credito, attraverso la sua Finanziaria, offre supporto alle imprese del territorio, aiutandole a superare i momenti transitori di oscurità. Dunque, la longa manus della Regione è Finlombarda, che funge da soggetto promotore, finanziatore e gestore dell’iniziativa.

Fino al 30 dicembre 2021, le aziende lombarde potranno quindi accedere a 15 milioni di euro per i finanziamenti e ad ulteriori 10 milioni di euro, concessi dalla Regione Lombardia per la garanzia dei prestiti. L’intervento consiste in una procedura già nota nel settore finanziario, rimodulando un classico strumento bancario, il turnaround financing. Va però sottolineato che la tipologia operativa messa in atto da Finlombarda differisce rispetto al concetto classico di ristrutturazione perché, in riferimento alle scelte di management, è un’iniziativa decisamente meno invasiva. La finanziaria della Regione Lombardia, infatti, non si sostituisce agli imprenditori ma si schiera al loro fianco, sostenendo solo economicamente quelle realtà che, diversamente, sarebbero escluse da numerosi benefici di erogazioni pubbliche. Per poter intraprendere una fase di rilancio, queste imprese in difficoltà hanno bisogno di risorse finanziarie non facilmente reperibili a causa delle condizioni di mercato dei finanziamenti particolarmente critiche. E, per entrarne in possesso, dovranno trovare il giusto accordo – e compromesso – con la Finanziaria.

Un finanziamento garantito
Dal momento che Finlombarda offre un finanziamento al tasso di mercato, viene spontaneo chiedersi perché un’impresa dovrebbe preferire questo percorso a quello classico, bancario. La vera differenza consiste nella “garanzia”, ovvero quella sorta di avallo che tranquillizza le banche in caso di insolvenza dell’impresa richiedente. Si tratta di uno strumento giuridico che tutela i finanziatori contro il rischio di insolvenza del cliente. Infatti, laddove l’impresa (debitore) non dovesse restituire il prestito (status di insolvenza), la Banca (il creditore) si potrà rivolgere al soggetto che è stato designato come garante o rifarsi sul “bene” offerto in garanzia. Spesso, però, i “garanti” chiedono di essere pagati dall’impresa che si trova quindi ad affrontare la spesa sugli interessi del finanziamento, più un’ulteriore spesa per la garanzia. Per molti la situazione, dunque, può diventare insostenibile. In loro soccorso arriva la Regione Lombardia che, con 10 milioni di euro, garantisce e copre eventuali perdite. La garanzia è “diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile”, ma soprattutto è gratuita. C’è da considerare, infine, un aspetto non meno rilevante: non è così scontato che una banca conceda un prestito, anche con garanzia (a pagamento), a un’impresa in crisi.

L’entità del finanziamento

L’erogazione di Finlombarda è un vero e proprio finanziamento, lontano dal concetto di Aiuto di Stato: viene infatti concesso a condizioni di mercato e, dunque, non dovrà subire le limitazioni di “cumuli o percentuali” tipici delle classiche erogazioni pubbliche.

Ricordiamo che gli aiuti possono seguire il regime de minimis o quello di esenzione. Nel primo caso, si tratta di aiuti di piccola entità, che per il loro ridotto ammontare non violano le norme sulla concorrenza europea: in un triennio, il totale concesso secondo il regime “de minimis” non deve superare i 200.000 euro. Per il regime di esenzione, invece, l’UE non ha stabilito un importo monetario bensì tassi percentuali massimi (variabili a seconda del tipo di impresa). Il turnaround financing, invece, prevede un’erogazione che, con un tasso di mercato, può variare da 500.000 a 2 milioni di euro. La durata massima per la restituzione del “prestito” è di 48 mesi, ma tutti i termini e le condizioni vengono definiti caso per caso, nella fase successiva all’istruttoria economico-finanziaria. Su questo aspetto c’è parecchia flessibilità e sia l’importo sia la durata potranno essere negoziati in sede di accordo. Pertanto, a fine procedura, il quantum inizialmente chiesto potrà essere rimodulato. L’imprenditore potrà quindi decidere se disporre dell’intero importo, con erogazione una tantum, oppure optare per più tranche, modulando le richieste da riportare nella delibera di concessione. La questione rilevante riguarda l’utilizzo di questo finanziamento. A cosa serve la cifra erogata dalla finanziaria lombarda e perché la stessa dovrebbe accettare di finanziare l’impresa richiedente? Con l’erogazione, l’impresa beneficiaria soddisferà i propri “fabbisogni finanziari” connessi a investimenti materiali e/o immateriali per il proprio sviluppo, funzionalmente alle finalità previste nel Business Plan, di cui Finlombarda ha preso visione. Si tratta quindi di un credito che verrà utilizzato per spese immateriali e per “immobilizzazioni materiali” (incluse le opere murarie), che dovranno però essere realizzate – in entrambi i casi – unicamente presso le sedi operative in Lombardia. Sono inoltre ammissibili anche tutti i costi di montaggio (quali installazione ed eventuale formazione connessa) e trasporto, ma solo se riportati nella fattura riferita alle immobilizzazioni (materiali e immateriali).

I requisiti richiesti

Per poter accedere al finanziamento, al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono possedere una serie precisa di requisiti, pena l’esclusione in prima istanza. Può dunque farne richiesta l’entità giuridica in forma di PMI (con esclusione delle microimprese) e di Mid-Cap (middle-size capitalization), cioè le società quotate in un mercato azionario caratterizzate da media capitalizzazione, che non rientrano tra le PMI e presentano un organico inferiore a 3.000 dipendenti. L’azienda deve essere iscritta nel Registro delle imprese, avere almeno una sede operativa in Lombardia (fa fede la visura camerale) e appartenere a settori specifici (codici ATECO: B – Attività estrattiva, C – Attività manifatturiere, F – Costruzioni, G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio, e riparazione di autoveicoli e motocicli, I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, J – Servizi di informazioni e comunicazione). Possono presentare domanda anche le imprese agro-meccaniche della Regione Lombardia, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza. Oltre ai requisiti di forma, all’impresa è richiesta una caratteristica specifica, che afferisce alla sfera giuridica e finanziaria della compagine. È necessario, infatti, che sia in essere un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato oppure un concordato in continuità omologato (rispettivamente ex art. 182 bis e 186 bis della Legge Fallimentare). Senza entrare nel dettaglio specifico e prettamente legale, entrambi i requisiti afferiscono alla sfera dei “mezzi di risanamento” ai quali ricorre un’impresa in crisi per ridurre la propria esposizione debitoria, riequilibrando la situazione finanziaria in cui versa. I possibili beneficiari dovranno aver rispettato – per almeno 18 mesi dal decreto di omologa – gli impegni di pagamento previsti dal piano approvato dal Tribunale o dal concordato. Sono invece escluse le aziende che, al momento della presentazione della domanda, rientrino tra le estromesse dal Regolamento de minimis (l’elenco pedissequo è all’art.1 e all’art. 4 comma 6 del Regolamento) o che svolgano attività destinate alla produzione e promozione del gioco d’azzardo e delle attrezzature correlate (o attinenti la pornografia). L’ultimo requisito richiesto è la regolarità contributiva e quella della normativa antimafia.

Il risanamento aziendale
Un accordo di ristrutturazione dei debiti è un’intesa che si raggiunge con i creditori, certificato da un professionista che ne attesti la veridicità, consentendo il salvataggio della compagine. La gestione dell’impresa resta sempre nelle mani dell’imprenditore, ma il suo patrimonio è tutelato da eventuali azioni esecutive o cautelari, in modo da facilitarne il risanamento. In questo modo sono tutelati anche i creditori. Il concordato in continuità, invece, dà la possibilità all’impresa di “sopravvivere” (senza quindi far cessare l’attività) attraverso la prosecuzione dell’attività di impresa da parte dell’imprenditore “debitore”, o attraverso la cessione/conferimento dell’azienda a una o più società (anche di nuova costituzione). Perché le realtà debitrici siano ammesse al concordato in continuità devono sussistere una serie di condizioni. La continuità dell’attività deve rappresentare, infatti, la miglior scelta per poter soddisfare i creditori, a condizione che sia sostenibile sul piano economico-finanziario.

Come procedere

Le aziende che desiderano accedere al finanziamento, fino al 30 dicembre 2021, possono farne richiesta inviando una mail PEC all’indirizzo turnaround@pec.finlombarda.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “Domanda di Finanziamento” seguita dalla denominazione del Soggetto Richiedente e allegando la documentazione presente sul sito di Finlombarda, nella sezione Finanziamenti (Turnaround Financing, Documenti, Domanda di finanziamento). La domanda deve essere opportunamente sottoscritta mediante firma digitale e perfezionata con il pagamento di un’eventuale imposta di bollo (se dovuta, in base alla natura dell’impresa). È necessario prestare attenzione al dettaglio della marca da bollo, il cui numero identificativo (seriale) deve riportato in un apposito riquadro del modulo di presentazione della domanda; la marca deve essere annullata e conservata per eventuali controlli amministrativi. La procedura di selezione è di tipo “a sportello” e le domande verranno analizzate in ordine cronologico di arrivo. Faranno quindi fede la data e l’ora di ricezione della PEC per stilare un ordine di arrivo. Le domande verranno sottoposte a tre fasi di istruttoria: formale, di merito ed economico-finanziaria. Superando la prima si accede alla seconda, e così via. La prima e la seconda si perfezionano entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, a meno che non vengano richieste delle integrazioni documentali. Alla fine della terza fase, appurate tutte le ulteriori verifiche (regolarità contributiva e verso l’erario, antimafia…), con posta certificata Finlombarda comunica all’impresa il diniego o la concessione del finanziamento, indicando anche le eventuali condizioni e richiedendo di produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto, in un termine non superiore a 45 giorni (pena la decadenza). Potrebbero rendersi necessari ulteriori step di controllo per la verifica di possibili irregolarità aggiuntive, ma – se tutto procede senza intoppi – entro 15 giorni dalla stipula del contratto Finlombarda erogherà il finanziamento (in un unicum o in diverse tranche). Ogni impresa potrà presentare una sola domanda, a meno che la precedente non sia stata respinta in una delle tre fasi di istruttoria.

La fase operativa

Entro 36 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento l’impresa deve inviare a Finlombarda (sempre tramite PEC) una relazione sul progetto di investimento realizzato, seguendo modello, procedure e formalità ben precise. Finlombarda può decidere di verificare se, presso la sede dove sono collocati i beni di investimento (oggetto del finanziamento), siano mantenute (e rispettate) le condizioni contrattuali.

L’azienda, in tutti i casi, ha la facoltà di richiedere una variazione dell’investimento come inizialmente proposto nella relazione, modifica che la Finanziaria accorderà a condizione che sia coerente e adeguatamente giustificata. Se il beneficiario dovesse risultare inadempiente agli obblighi contrattuali, non restituendo la quota stabilita, Finlombarda potrebbe decidere di bloccare l’erogazione del finanziamento (il credito residuo), chiedendo inoltre la restituzione di quanto già concesso. Con una diffida ad adempiere, la finanziaria concede 30 giorni entro i quali il beneficiario dovrà adeguarsi agli accordi contrattuali; diversamente, procederà con la risoluzione del contratto di finanziamento e con l’escussione della garanzia (ovvero con la richiesta di pagamento dell’importo dovuto, per il tramite della garanzia). A questo punto interverrà Regione Lombardia che, come sappiamo, è il garante del prestito e potrà esercitare un’azione di rivalsa nei confronti del beneficiario.

Diverse casistiche potrebbero creare condizioni di risoluzione del contratto, anche con eventuali sanzioni a carico del beneficiario, per cui è necessario prestare particolare attenzione, soprattutto alle spese, che non possono essere precedenti al 18 marzo 2020 (data di inizio ufficiale dell’agevolazione) e non possono essere sostenute oltre i trentasei mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Infine, se il limite minimo dei 500.000 euro non viene rispettato – ovvero se le spese rendicontate dovessero risultare inferiori al 60% rispetto all’iniziale valore del progetto di investimento – il contratto potrebbe essere risolto o il valore del finanziamento rideterminato.

Analisi di costi e benefici

Una volta concesso il finanziamento, Finlombarda potrebbe richiedere una due diligence (tecnica, finanziaria, contabile e legale) pagata dal possibile beneficiario ed effettuata da esperti tecnici indicati dalla Finanziaria. L’esito della due diligence potrebbe indurre Finlombarda a chiedere ulteriori garanzie, non risultando sufficienti quelle offerte dalla Regione. Pertanto, all’impresa potrebbe essere richiesto di apportare risorse finanziarie attraverso mezzi propri o di terzi, con una contestuale riduzione dell’importo di finanziamento deliberato. Potrebbero inoltre essere introdotte clausole contrattuali a tutela del creditore (financial/information covenants). Alla luce di tutto ciò, vien da chiedersi se davvero valga la pena procedere. Analizzando i costi e i benefici, laddove le condizioni dovessero risultare troppo onerose, fino al momento della sottoscrizione del contratto l’impresa potrà presentare una rinuncia formale (via PEC). Non ci sarà comunque il rimborso di quanto speso fino a quel momento (due diligence…), pertanto, prima di partire, la scelta va ponderata. Riflettiamo, però, su una questione di opportunità. Se una finanziaria, che ha comunque una partecipazione pubblica (Regione Lombardia) non può offrire condizioni migliori, molto probabilmente non potrà farlo neppure una banca privata.


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