In vigore la plastic tax

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Garbage destroying our world oceans and earth – concept with plastic bottles fish eating the planet

Niente è riuscito a a bloccare la plastic tax, la controversa imposta sugli imballaggi in materiale plastico introdotta dal Governo con la legge di Bilancio approvata dal Parlamento alla vigilia di Natale. Un regalo poco gradito all’industria delle materie plastiche e del packaging, sottoposta a un ulteriore balzello di 450 euro a tonnellata, che si aggiunge al Contributo Ambientale Conai (CAC) sugli imballaggi in plastica, più caro (e rimodulato) a partire dal 1° gennaio scorso. Così, in media, tra CAC e plastic tax si arriva a quasi 800 euro a tonnellata di imballaggio, quasi il costo della materia prima stessa. Senza contare i 10 centesimi al litro o 25 centesimi per ogni chilo di prodotto (250 euro a tonnellata) della sugar tax che graveranno, a partire dal mese di ottobre, sui produttori di bevande.

«Con questa tassa, anche in versione ridotta (inizialmente era stata fissata in un euro al chilo, ndr), si complicano notevolmente le condizioni che finora ci hanno permesso di mantenere l’occupazione e il primato industriale italiano nella trasformazione della plastica; tutto ciò senza apportare alcun beneficio concreto all’ambiente» riassume le diverse posizioni Angelo Bonsignori, direttore della Federazione Gomma Plastica, che rappresenta un comparto che conta 3.000 aziende e quasi 50.000 addetti. Invece della tassa, che rischia di avere gravi conseguenze su tutta la filiera, la Federazione aveva suggerito di adottare politiche incentivanti e impianti di recupero e riciclo volti a favorire in maniera concreta un sistema di economia circolare.

Tassati i MACSI

Le norme che regolano la nuova tassa, che entrerà in vigore il 1° luglio di quest’anno con primo versamento il 1° ottobre, sono contemplate dai commi che vanno dal 634 al 658 dell’articolo unico del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Oggetto dell’imposta sono i cosiddetti MACSI, definiti nel comma 634 come manufatti con singolo impiego realizzati con l’utilizzo, anche parziale, di materie plastiche (“polimeri organici di origine sintetica”), “destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari”. I MACSI possono essere prodotti “anche in forma di fogli, pellicole o strisce” e, per quanto concerne la loro natura monouso “non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati”.

Quindi, rientrano nell’ambito di applicazione contenitori alimentari e non, bottiglie, flaconi, film da imballaggio e protezione, elementi protettivi in EPS, mentre dovrebbero essere esclusi imballi come taniche e secchielli, il cui uso è duraturo.

Esentate plastiche compostabili e riciclate

Lo stesso comma 634 indica alcune esenzioni: sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i prodotti compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici, nonché i manufatti a singolo impiego adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. Altre eccezioni sono elencate al comma 642: non paga l’imposta la materia plastica proveniente da processi di riciclo né i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri paesi UE ovvero esportati dallo stesso soggetto (e, nel caso sia stata già versata, è previsto il rimborso dell’imposta). Il comma 635 inserisce tra gli articoli sottoposti all’imposta anche quelli che consentono la “chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche”, nonché i semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale di materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Chi paga la plastic tax e quanto

L’obbligo di pagare l’imposta, recita il comma 636: “sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea e diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei MACSI”. Il pagamento deve essere effettuato dal produttore per gli articoli realizzati in Italia, dal distributore (o acquirente) per quelli provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, oppure dal cedente nel caso i MACSI siano destinati a un consumatore privato.

Per evitare una doppia imposizione, non è considerato fabbricante – e quindi soggetto all’imposta – colui che produce questi articoli utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l’imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche (comma 638).

Il comma 640 fissa l’imposta in 45 centesimi di euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI, importo più che dimezzato rispetto all’euro per chilogrammo previsto dalla prima versione del provvedimento. Il versamento è trimestrale, sulla base di una dichiarazione, a condizione che l’importo sia superiore a 10 euro (in caso contrario non è necessaria neanche la dichiarazione); è prevista la possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, l’imposta è accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine (comma 646).

Accertamenti e sanzioni

Le attività di accertamento, verifica e controllo sono affidate ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che potranno accedere presso gli impianti di produzione al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione dell’imposta. Le stesse funzioni sono affidate alla Guardia di finanza. Il mancato pagamento (comma 650) è punito con una sanzione amministrativa da due a dieci volte l’imposta evasa, con un minimo di 500 euro. In caso di ritardato pagamento, invece, la sanzione è pari al 30 per cento dell’imposta dovuta (non inferiore comunque a 250 euro), mentre la tardiva presentazione della dichiarazione e ogni altra violazione delle disposizioni è sanzionata con una multa da 500 a 5.000 euro.

La plastic tax è legge, ma è necessario un decreto attuativo per entrare pienamente in vigore. Toccherà a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare entro il mese di maggio in Gazzetta Ufficiale, stabilire le modalità di attuazione, in particolare per quanto concerne la classificazione doganale, il contenuto della dichiarazione trimestrale, le modalità per il versamento dell’imposta, la tenuta della contabilità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità. Provvedimento che dovrà anche indicare gli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI e le modalità per il rimborso dell’imposta.

Credito d’imposta per chi passa al bio

Un contentino ai produttori di MACSI – considerato dalle associazioni del settore insufficiente – è previsto nel comma 653, che introduce – in coerenza con gli obiettivi che saranno delineati nell’ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile – un credito d’imposta del 10 per cento sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432. Il credito è riconosciuto fino a un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2021, esclusivamente in compensazione. Inoltre (comma 656), alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all’adeguamento tecnologico si applica la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n. 145.


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