I materiali isolanti nei nuovi CAM per l’edilizia

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L’ANPE (Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido) ha reso noto alle aziende del proprio settore che lo scorso 4 dicembre 2022 è entrato in vigore, dopo 120 giorni dalla pubblicazione, il Decreto n. 256 del 23 giugno 2022: “Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”, che abroga la versione datata 11 ottobre 2017.

Applicazioni dei poliuretani espansi in edilizia

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia fanno parte dei provvedimenti di attuazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) e si propongono di favorire la transizione ecologica nel settore dell’edilizia pubblica adottando i principi dell’economia circolare e della valutazione del ciclo di vita dell’intero sistema edificio. La loro revisione è stata particolarmente lunga e complessa e ha comportato una più dettagliata definizione degli ambiti applicativi, suddivisi in tre macrogruppi in funzione del tipo di appalto: affidamento della progettazione; affidamento dei lavori; affidamento congiunto di progettazione e lavori.

Per ogni categoria sono stati fissati i requisiti per le clausole contrattuali e le specifiche tecniche (che devono essere obbligatoriamente inserite nelle documentazioni progettuali e nei bandi di gara) e i criteri premianti che le stazioni appaltanti sono chiamate a utilizzare in funzione della specificità delle opere. I requisiti coprono diversi livelli, da quello urbanistico a quello del singolo edificio, fino a quelli di alcuni prodotti da costruzione. Tra questi rientrano i materiali isolanti trattati nel paragrafo 2.5.7 “Isolanti termici e acustici”.

Rispetto alla versione dell’11 ottobre 2017, obbligatoria, per i soli materiali isolanti, anche per i lavori di ristrutturazione che accedono alle detrazioni del superbonus, il nuovo testo chiarisce l’ambito di applicazione dei requisiti che riguardano i soli prodotti da costruzione e solo i materiali isolanti che li costituiscono, con l’esclusione di eventuali rivestimenti o componenti aggiuntivi. I requisiti richiesti sono:

  • obbligo di marcatura CE e di dichiarazione del valore di conduttività termica dichiarata (lD) per gli isolanti utilizzati negli involucri edilizi (esclusi quelli destinati agli impianti); per gli isolanti privi di norma armonizzata di prodotto è richiesta quindi l’adozione di un’ETA (European Technical Approval) volontaria;
  • assenza o divieto d’utilizzo di determinate sostanze (gli SHVC, i catalizzatori al piombo, gli agenti espandenti che danneggiano la fascia di ozono);
  • agenti espandenti in quantità inferiore al 6% nei polistireni;
  • lane minerali conformi alle note Q ed R;
  • contenuto minimo di materiale recuperato, riciclato e di sottoprodotti per i materiali isolanti riportati in un’apposita tabella.
Un momento del seminario ANPE sugli isolanti termici in poliuretano svoltosi ad Ancona il 15 novembre 2022

Per i poliuretani espansi rigidi, il contenuto minimo di materiale recuperato, riciclato o di sottoprodotto è fissato al 2%. Una percentuale che può sembrare molto bassa rispetto a quella fissata per altri materiali, ma va ricordato che la particolare efficienza e la leggerezza degli espansi poliuretanici permettono di ridurre in modo significativo l’utilizzo di materie prime, sia vergini che riciclate, necessarie a svolgere la funzione prevista.

Cambiano leggermente anche i sistemi di verifica del contenuto di riciclato: restano valide le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) di tipo III, le certificazioni ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita (PSV), VinylPlus Product Label, e le certificazioni di prodotto basate sulla prassi UNI/PdR 88. Si consente anche una certificazione di prodotto basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilanciamento di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, mentre le asserzioni ambientali autodichiarate conformi alla UNI EN 14021, non più previste, sono ritenute valide fino alla loro scadenza se in corso di validità alla data d’entrata in vigore del nuovo decreto.


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