Con il Regolamento UE 2025/40 il packaging europeo entra nell’era della progettazione circolare e della responsabilità documentata, con nuove sfide e requisiti sempre più stringenti su ecodesign, contenuto di riciclato e sostenibilità. Cosa cambia per chi produce e utilizza imballaggi?
di Marianna Capasso
Dal 12 agosto 2026 l’Europa degli imballaggi non è più la stessa. Dopo un lungo iter, il PPWR (Regolamento UE 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio) diventa applicabile. La scadenza non è semplicemente normativa, bensì operativa.

Mentre l’atto produce i suoi effetti diretti in tutti gli Stati membri, le imprese sono tenute ad agire di conseguenza. Si tratta solo dell’inizio di un lungo percorso che, a più step, porterà verso la piena applicazione della legge europea, con l’introduzione graduale di diversi obblighi: servirà ancora qualche anno, però, tra atti delegati e di esecuzione (la Commissione europea ha appena pubblicato le prime linee guida interpretative: vedi qui).
Sebbene le scadenze siano differenziate in funzione degli ambiti interessati – dalla riciclabilità al contenuto minimo di materiale riciclato, fino al riutilizzo e all’etichettatura – non c’è tempo da perdere. Le imprese devono prepararsi per tempo alle diverse tappe di applicazione del Regolamento, pianificando gli adeguamenti tecnici e le risorse economiche necessarie per affrontare i nuovi obblighi.
Le sfide del PPWR, tra obiettivi e nuovi approcci
Dopo un complesso iter legislativo a livello europeo, con il PPWR si introduce un quadro normativo che punta a rafforzare la sostenibilità, l’efficienza e la gestione del settore degli imballaggi e dei relativi rifiuti, in ogni ambito di utilizzo. Il nuovo Regolamento si focalizza su tre principali obiettivi: la riduzione della produzione, la promozione del riciclo di alta qualità e la diminuzione nell’uso di risorse naturali.

L’atto, dunque, punta a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e a ridurne la quantità, limitandone lo spreco, anche attraverso un sistema di riutilizzo e ricarica. Secondo la timeline, nel mercato UE, entro il 2030, tutti gli imballaggi dovranno essere riciclati in modo economicamente sostenibile, anche grazie all’impiego di plastica riciclata all’interno degli stessi, in un’ottica di promozione del mercato delle materie prime seconde.
La normativa propone la minimizzazione dei rifiuti di imballaggio in ogni Stato Membro, partendo da un valore base, che è quello del 2018, e perfezionando la diminuzione entro il 2040. Nel dettaglio, si chiede una riduzione almeno del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040.
In questo modo, secondo la Commissione europea i rifiuti diminuiranno mediamente del 19, del 29 e del 37 per cento (secondo una media). Possibile? Solo qualora i 27 Paesi ricorrano a strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, offrendo incentivi attraverso il regime di responsabilità estesa del produttore, o imponendo obblighi sempre in tal senso.
L’approccio utilizzato nel Regolamento è quello preventivo e non coercitivo: si punisce chi è inadempiente ma si punta, in primis, su target di prevenzione dei rifiuti, diversamente da quanto fatto in passato, dove il focus restava sugli obiettivi di riciclo (o avvio allo stesso). Il nuovo atto, quindi, affronta la questione partendo dalla produzione.
Sarà allora necessario adottare adeguate misure per ridurre l’immissione massiccia di rifiuti, eliminando gli imballaggi eccessivi e l’uso di determinati formati. Le nuove regole impongono restrizioni su determinati imballaggi in plastica monouso, prevedendo l’obbligo di minimizzare peso e volume, con una ferrea limitazione degli spazi vuoti. Servirà riprogettare la produzione, favorendo la vendita di prodotti sfusi o il riutilizzo al posto del monouso.
L’armonizzazione del mercato europeo

La produzione di imballaggi è una delle principali attività economiche all’interno del territorio europeo ma, a causa della dispersione dei materiali, diventa anche una delle principali cause di inquinamento. Negli anni, ogni Stato UE ha normato la materia secondo il proprio “gradimento giuridico”, creando così una serie di ostacoli che ha bloccato l’ingranaggio del funzionamento, all’interno dell’Unione.
Le principali differenze normative – tra cui i requisiti in materia di etichettatura, la definizione di imballaggi riciclabili o riutilizzabili, la questione della responsabilità estesa del produttore (EPR) e le restrizioni alla commercializzazione per determinati formati di imballaggio – hanno provocato una pericolosa frammentazione.
Pertanto, partendo dalle 27 differenti esigenze, è stato fatto un delicato lavoro di armonizzazione, eliminando gli ostacoli che impedivano la realizzazione di un corpus unico, con il chiaro obiettivo di raggiungere i tag climatici e ambientali. Il nuovo quadro legislativo dovrebbe quindi favorire un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, ma anche pulita e competitiva, senza emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050.
Gli operatori nel nuovo quadro normativo
Con il PPWR si allarga in maniera notevole la platea degli operatori economici coinvolti. Conoscere le diverse figure individuate dalla normativa è fondamentale per comprendere se e in quale misura il Regolamento si applichi alla propria attività. Solo identificando correttamente il ruolo ricoperto nella filiera – fabbricante, importatore, distributore o altro operatore economico – le imprese potranno individuare gli obblighi di cui sono responsabili, organizzare gli adeguamenti e pianificare per tempo le risorse tecniche ed economiche necessarie.

Di fatto, la normativa non “colpirà” solo i produttori, ma anche coloro che immettono l’imballaggio sul mercato, in tutte le diverse declinazioni. Tra le figure economiche disciplinate c’è in primis il fabbricante, ovvero colui che realizza direttamente l’imballaggio (una bottiglia, una vaschetta ecc.).
C’è però una differenza rispetto al fabbricante di prodotti imballati, chi cioè produce il bene contenuto nell’imballaggio, anch’esso con una sua responsabilità nell’immissione sul mercato di prodotti già confezionati.
C’è poi il fornitore, che può essere di imballaggi o di materiali da imballaggio – distinzione importante, soprattutto per il comparto plastico. Un’impresa, infatti, potrebbe non produrre un imballaggio, ma fornire i film plastici, i componenti o qualsiasi altro materiale per la fabbricazione.
Il rappresentante autorizzato, invece, è un profilo previsto dal diritto europeo: attraverso una delega adempie ad alcuni obblighi, agendo per conto del fabbricante ma svolgendo solo le attività indicate nel mandato, senza una integrale sostituzione delle responsabilità, trattandosi di una figura con una funzione soprattutto amministrativa e documentale.
Un altro soggetto è l’importatore di imballaggi pieni o vuoti, con differenti responsabilità. Costui garantisce che anche i prodotti provenienti da Paesi extra UE rispettino le prescrizioni del PPWR.
La stessa differenziazione tra imballaggi vuoti e prodotti già imballati vale per il distributore, nonostante non ci sia modifica del prodotto, ma solo immissione sul mercato. Scattano, ugualmente, obblighi di verifica e di diligenza, ovviamente diversi da quelli del fabbricante.
Colui, poi, che vende direttamente all’utilizzatore finale viene definito “distributore finale” (di prodotti imballati, di prodotti destinati al riutilizzo o anche ricaricabili). C’è infine una nuova figura introdotta con il Regolamento, ovvero il “prestatore di servizi logistici” (o, anche, fornitore di servizi di evasione ordini, fulfilment service provider): si tratta di un operatore che svolge attività di deposito, stoccaggio, spedizione et similia, in considerazione del crescente ricorso all’e-commerce.
“Chi fa cosa”: le nuove responsabilità lungo la filiera

Una volta individuato l’operatore economico responsabile, occorrerà stabilire per ciascuno gli obblighi previsti, che variano a seconda del ruolo ricoperto nella filiera. Questa tracciabilità ha un doppio fine: da un lato distribuisce gli oneri per un corretto funzionamento dell’intero ecosistema, dall’altro offre la possibilità di attribuire correttamente a ciascuno le sue responsabilità.
È fondamentale che ogni operatore sappia distinguere la tipologia di imballaggio con cui ha a che fare nelle proprie operazioni, determinando la categoria, la funzione e la destinazione d’uso. L’identificazione è quindi il punto di partenza per applicare le prescrizioni normative. In base al ruolo ricoperto, l’operatore dovrà garantire la disponibilità di documentazione tecnica, dichiarazioni di conformità, istruzioni, informazioni sulla composizione e dati sulla riciclabilità.
Entrando nel dettaglio, sono in primis i produttori a essere responsabili dell’intero ciclo di vita degli imballaggi, compresa la gestione dei loro rifiuti. Questa responsabilità estesa dovrà coprire anche i costi necessari per la raccolta, la cernita e il riciclo, con un diretto incentivo per una progettazione ecocompatibile e per la riciclabilità attraverso tariffe modulate. I produttori dovranno inoltre condurre le valutazioni della conformità e rilasciare una dichiarazione, nella quale si attesti che l’imballaggio soddisfi i requisiti del Regolamento.
Gli importatori dovranno invece assicurare che sia stata effettuata una valutazione della conformità. Entrambi, poi, saranno tenuti a conservare la documentazione tecnica per un periodo di cinque anni o di dieci anni nel caso di imballaggi riutilizzabili, garantendo un’etichettatura adeguata. Dovranno, nel caso, adottare misure correttive (come il richiamo o il ritiro) in caso di sospetta non conformità, con contestuale notizia all’autorità competente.
I fornitori sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità; nel caso siano fornitori di servizi di evasione ordini, dovranno attestare che i processi di movimentazione, stoccaggio e spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi. I distributori, infine, dovranno appurare che l’imballaggio sia conforme alle norme dell’UE, verificando che fabbricanti e importatori abbiano rispettato gli obblighi a cui sono tenuti.
Meno sprechi, più riutilizzo

Per limitare gli sprechi, entro il 1° gennaio 2030 (o dopo 36 mesi dalla data d’entrata in vigore degli atti delegati) gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico dovranno garantire che la proporzione dello spazio vuoto non superi il 50%.
Fabbricanti e importatori dovranno quindi agire affinché il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo. Ci sono poi gli imballaggi riutilizzabili: quando utilizzati per la prima volta, in uno Stato, l’operatore economico dovrà garantire l’esistenza di un sistema di riutilizzo, assicurando un incentivo per favorire la raccolta. A tal proposito, il Regolamento prevede anche “obiettivi di riutilizzo”: dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita, di svariate tipologie sono tenuti a rispettare dei limiti.
Almeno il 40% dei prodotti usati dovrà essere costituito da imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo, mentre dal 1° gennaio 2040 la percentuale salirà al 70, con una serie di deroghe e di aperture.
Un’altra novità riguarda il sistema di deposito cauzionale (Deposit Return System, DRS) per bottiglie monouso in plastica e lattine di metallo, con l’obiettivo di favorire la raccolta differenziata di almeno il 90% dei contenitori (su base annua). Per la plastica, questa non è una novità, considerando quanto già stabilito dalla Direttiva SUP che, però, non prevede obbligatoriamente l’istituzione di un DRS.
L’applicabilità: il 12 agosto è solo l’inizio
Tra i nuovi obblighi figura quello, per il fabbricante, di attestare che l’imballaggio rispetti tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento (la cosiddetta Dichiarazione UE di conformità dell’imballaggio), e ogni operatore dovrà predisporre e conservare tutte le informazioni necessarie a dimostrarlo.
Il PPWR amplia quindi il perimetro della conformità: non sarà più sufficiente garantire la sicurezza dell’imballaggio, ma occorrerà dimostrare anche il rispetto dei requisiti di progettazione ecocompatibile, dalla riciclabilità alla riduzione di peso e volume, fino alla limitazione delle sostanze problematiche come le PFAS.
Tra le novità più rilevanti, dal 12 agosto 2026 figurano proprio le nuove prescrizioni sugli imballaggi a contatto con gli alimenti. Questi non potranno più contenere sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate (PFAS) in una concentrazione superiore a determinati valori limite. Il Regolamento fa riferimento, infatti, alle proprietà fisiche delle PFAS, che rappresentano un pericolo per l’ambiente e per la salute umana, con un rischio inaccettabile, vietando l’immissione sul mercato qualora le sostanze risultino presenti.

Sempre da agosto viene meno la presunzione di conformità basata sull’Allegato C della norma EN 13428:2004. Tali criteri tecnici non risultano più allineati ai nuovi requisiti introdotti dal PPWR e, pertanto, i fabbricanti dovranno dimostrare la conformità degli imballaggi sulla base delle nuove disposizioni regolamentari. Non è previsto un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte di imballaggi contenenti PFAS.
Gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 continueranno a essere commercializzati, gli altri (quelli immessi post) dovranno adeguarsi ai limiti, senza eccezioni, anche nel caso di imballaggi contenenti materiale riciclato. Pertanto, le imprese che utilizzano imballaggi che vanno a contatto con alimenti saranno tenute a garantirne la conformità, richiedendo ai fornitori le informazioni e la documentazione necessarie.
La sostenibilità della plastica
Dal 1° gennaio 2030, tutti gli imballaggi venduti nell’UE dovranno essere riciclabili. La riciclabilità sarà espressa in gradi di prestazione, ovvero A, B o C, ed entro il 1° gennaio 2038 saranno consentiti solo gli imballaggi del primo e secondo tipo (A o B), con alcune eccezioni per legno leggero, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana o cera.
In questo scenario, la plastica assume un ruolo centrale: dal 1° gennaio 2030 il nuovo Regolamento stabilisce specifici obiettivi minimi di contenuto di riciclato per gli imballaggi derivati da tale materiale.

Le percentuali variano dal 10% (imballaggi sensibili al contatto, realizzati con materiali plastici diversi dal PET, ad eccezione delle bottiglie per bevande in plastica monouso) al 30% (imballaggi sensibili al contatto, costituiti da PET come componente principale, bottiglie di plastica per bevande monouso), arrivando anche al 35% nel caso degli altri imballaggi.
Le percentuali, nel gennaio del 2040, dovrebbero ulteriormente salire, con valori dal 25 al 65 per cento, senza distinzione tra produzioni europee ed extra UE (importazioni). In questo modo si perfeziona il concetto di circolarità e si abbatte fortemente l’utilizzo di materie prime, contribuendo a limitare la pressione esercitata sul consumo delle risorse naturali. Per rendere applicabili questi target, la Commissione europea sta definendo metodologie comuni di calcolo e verifica.
A fine giugno 2026, sono state adottate nuove norme per le bottiglie in PET monouso, che introducono criteri armonizzati per contabilizzare anche il materiale ottenuto attraverso il riciclo chimico. Queste, assieme al PPWR, garantiranno tracciabilità, affidabilità e trasparenza lungo la filiera del riciclo. Il Regolamento apre anche alla possibilità di valorizzare le materie prime biobased per gli imballaggi in plastica.
Entro il 2028, la Commissione dovrà valutarne sviluppo tecnologico e benefici ambientali, per stabilire eventualmente nuovi requisiti di sostenibilità e obiettivi di utilizzo.
Verso le prossime scadenze

Il packaging sarà regolato con norme uniche e direttamente vincolanti in tutta l’Unione, in un percorso che dura per l’intero ciclo di vita, dalla progettazione alla fine dell’imballaggio. Se è vero che molte disposizioni entreranno in vigore in momenti diversi, gli obblighi previsti dal PPWR sono già numerosi, e coinvolgeranno ogni soggetto che si colloca lungo la filiera.
Da agosto 2026 sono coercitivi i limiti alle PFAS nel packaging alimentare e l’obbligo di dichiarazione di conformità, ma gli altri arriveranno per gradi. Inoltre, tra due anni (il 12 agosto 2028, o 24 mesi dall’entrata in vigore degli atti di esecuzione della Commissione) cambierà anche la disciplina relativa all’etichettatura degli imballaggi per la raccolta differenziata, con l’armonizzazione europea e il divieto di ricorrere al sistema nazionale. L’imballaggio dovrà recare un’etichetta armonizzata con informazioni sui materiali che lo compongono, finalizzata a facilitare la comprensione da parte di tutti i consumatori (disabili compresi), attraverso il ricorso a pittogrammi (in fase di definizione).
Per gli imballaggi compostabili, l’etichetta dovrà indicare la compostabilità del materiale, il divieto di compostaggio domestico e di dispersione nell’ambiente. Le regole valgono anche per l’e-commerce, mentre sono esclusi gli imballaggi per il trasporto. È previsto un periodo transitorio di tre anni per gli imballaggi già prodotti o importati: successivamente, non saranno più ammesse deroghe.
Intanto, nella GU n. 182 del 7 agosto 2026, è stato pubblicato il DL 143/2026 che modifica il Codice dell’Ambiente, introducendo (dall’8 agosto 2026) obblighi in materia di biodegradabilità e compostabilità per specifiche categorie di imballaggi in plastica monouso: prodotti ortofrutticoli freschi, ristorazione e catering, monoporzioni alimentari, settore dell’ospitalità.
Dal 1° gennaio 2030 è previsto l’avvio del regime sanzionatorio. Il provvedimento assicura quindi continuità al modello italiano delle bioplastiche compostabili, come previsto dall’articolo 9 del Regolamento. Gli imballaggi devono essere progettati per il riciclo, ma gli Stati membri, a determinate condizioni, possono introdurre obblighi di compostabilità per ulteriori categorie di imballaggi previste dalla normativa nazionale. Ed è quello che ha fatto l’Italia.
Insomma, con il nuovo Regolamento la circolarità smette così di essere un obiettivo dichiarato e diventa un criterio progettuale vincolante, già a partire dalla fase di sviluppo dell’imballaggio. Sarà semplice? Probabilmente no. Ma è, evidentemente, necessario.




