Credito d’imposta per formazione 4.0

Condividi

Foto Freepik

Lo scorso 2 maggio, il Decreto Aiuti ha modificato la materia del credito d’imposta, con riferimento al piano Transizione 4.0. La nuova normativa è intervenuta anche sulle aliquote relative alle agevolazioni per investimenti in formazione 4.0.

Pertanto si attendeva, già da inizi giugno, un nuovo Decreto attuativo, che rendesse operativo il Decreto Aiuti, specificando le novità del credito d’imposta per formazione 4.0, soprattutto con riferimento al soggetto “erogatore”, ovvero a colui che, poi, avrebbe dovuto svolgere la formazione.

L’articolo 21 e le modifiche alla Formazione 4.0

All’articolo 21, il Decreto Aiuti stabiliva un aumento delle aliquote destinate al credito d’imposta in formazione, a condizioni specifiche.

Per le spese di formazione del personale dipendente, “finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese”, inizialmente la Legge di Bilancio stabiliva una aliquota in credito d’imposta del 50% e 40%, rispettivamente per piccole e medie imprese.

Il Decreto Aiuti ha modificato le percentuali, aumentandole al 70% per le piccole, e al 50% per le medie. Nel primo caso, il limite massimo annuale è pari a 300mila euro, nel secondo scende a 250mila. Per le grandi imprese, invece, il credito rimane al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Tuttavia, questo aumento percentuale sarebbe potuto avvenire solo ad una specifica condizione, ovvero con l’erogazione delle attività formative da parte di soggetti specifici.

I soggetti (già) abilitati alla Formazione 4.0

Mentre si gioiva per l’aumento delle percentuali, iniziavano le perplessità sulla scelta inaspettata dell’aumento delle aliquote. Il dubbio più attanagliante riguardava proprio il soggetto formatore, in attesa di ulteriori specifiche.

In realtà, nell’ambito Formazione 4.0, una categoria ben specifica di soggetti era già individuata in precedenza, come stabilito dal Decreto Ministeriale Credito d’imposta per la Formazione 4.0 e dalla Legge di Bilancio 2020.

Si tratta, nel dettaglio di soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione, finanziata presso “la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa”. Possono, poi, erogare formazione 4.0 le Università – pubbliche o private, con le proprie strutture connesse – e i soggetti incaricati presso i fondi interprofessionali (come stabilito dal Regolamento CE 68/01 della Commissione europea).

Infine, sempre secondo la precedente normativa, è ammessa la formazione anche da parte di Istituti tecnici superiori e soggetti che siano in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

Foto Freepik

I nuovi soggetti formatori 4.0

Con il nuovo Decreto attuativo – in attesa di pubblicazione sulla GU, dopo la registrazione presso la Corte dei Conti – l’elenco dei formatori si arricchisce di soggetti di elevato livello.

Sono considerati formatori, in primis, Competence Center 4.0, i centri di competenza frutto di un partenariato pubblicoprivato, con lo specifico compito di svolgere attività di orientamento e formazione alle imprese su tematiche Industria 4.0. Gli otto centri hanno specializzazioni diverse, dal manufacturing alla sicurezza delle infrastrutture strategiche, dalla Big Data innovation all’Advanced Robotics.

A questi otto si uniscono anche i 30 EDIH, acronimo di European Digital Innovation Hubpoli innovativi, a livello europeo, che funzionano come sportelli unici in supporto delle aziende, affinché queste affrontino le sfide digitali in maniera dinamica e competitiva.

In Italia, la materia degli EDIH è regolata dal MiSE e, in ambito PNRR, gli stessi sono oggetto di un processo riorganizzativo e di razionalizzazione nella Missione 4, Componente 2, Investimento 2.3.

Formazione 4.0: la certificazione necessaria

L’erogazione del contributo agevolativo sarà vincolata anche a una sorta di onere probatorio, a carico dell’azienda beneficiaria. Sarà infatti necessaria una certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.

Dunque, non solo un effettivo svolgimento della formazione ma, anche, il raggiungimento di un livello qualitativo: attraverso una piattaforma informatica, il lavoratore sarà sottoposto a un test iniziale, attraverso il quale il Soggetto erogatore sarà in grado di stabilire contenuto e durata della formazione.

Successivamente, alla fine del percorso formativo, il lavoratore dovrà nuovamente essere valutato: attraverso un test finale, l’ente formatore rilascerà la certificazione di acquisizione delle competenze tecnologiche.

Si attende, ora, un nuovo Decreto che determini ulteriori dettagli, per gli Enti formatori, tra cui le modalità per erogare il test iniziale, la durata dei corsi di formazione – mai inferiore alle 24 ore – e le modalità di fruizione, considerando che già ora è ammessa la tipologia e-learning.


Sfoglia la rivista

  • n.3 - Aprile 2024
  • n.2 - Marzo 2024
  • n.1 - Febbraio 2024


RSS Notizie da Meccanicanews


RSS Notizie da Il Progettista Industriale


Ti potrebbero interessare

Il packaging accessibile

Apertura facilitata, ergonomia d’uso, chiarezza e trasparenza delle informazioni riportate sulla confezione e molto altro: le declinazioni del concetto di accessibilità sono molteplici e la