Con la risposta all’interpello presentato da Confindustria, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiarito come si applica l’articolo 14-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. La norma fissa le caratteristiche tecniche che piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande in plastica devono avere per essere considerati riutilizzabili e venduti come tali.

Il Ministero chiarisce che dal 21 aprile 2027 la qualifica di prodotto riutilizzabile spetta solo agli articoli conformi ai nuovi requisiti. I prodotti non conformi non potranno più essere qualificati né venduti come riutilizzabili, anche se immessi sul mercato prima di quella data.
L’anno che separa l’entrata in vigore della legge dall’applicazione delle nuove regole è già il periodo transitorio: serve sia ad adeguare la produzione sia a esaurire le scorte presenti nella catena distributiva. Non è quindi prevista un’ulteriore finestra per l’esaurimento delle giacenze. Secondo il Ministero, un’interpretazione diversa rinvierebbe l’applicazione della norma a tempo indeterminato.
«La risposta del Ministero fa chiarezza e conferma quella che per noi era l’interpretazione più naturale della norma: l’anno di differimento previsto dal legislatore è già il periodo concesso per adeguarsi e smaltire le scorte», dichiara Luca Bianconi, presidente di Assobioplastiche. «Dal 21 aprile 2027 potranno essere venduti come riutilizzabili solo i prodotti conformi ai requisiti tecnici. Invitiamo produttori e distributori a usare i mesi che restano per pianificare l’adeguamento della produzione e la gestione delle scorte, così da evitare giacenze non più commerciabili».




