PPWR, la Commissione europea pubblica la guida interpretativa: i chiarimenti che interessano la filiera del packaging

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Dalle definizioni di imballaggio alle PFAS, dal contenuto riciclato ai sistemi di riutilizzo: il documento di orientamento pubblicato dalla Commissione europea chiarisce numerosi aspetti del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), destinato a diventare il nuovo riferimento normativo per il settore.

A poco meno di due mesi dall’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), prevista per il 12 agosto 2026, la Commissione europea ha pubblicato un documento di orientamento di 37 pagine con l’obiettivo di fornire una prima interpretazione ufficiale delle disposizioni che hanno suscitato maggiori dubbi tra operatori economici, associazioni di categoria e autorità nazionali.

Il documento non introduce nuovi obblighi, né modifica il regolamento. La sua funzione è piuttosto quella di chiarire come la Commissione intenda interpretare alcune disposizioni chiave in attesa dell’adozione dei numerosi atti delegati e di esecuzione che completeranno il quadro normativo nei prossimi anni.

Per le aziende della filiera del packaging – produttori di materie prime, trasformatori, costruttori di imballaggi, brand owner e operatori della gestione dei rifiuti – i chiarimenti contenuti nella guida rappresentano un’indicazione importante su come prepararsi alla nuova disciplina.

Quando un prodotto è davvero un imballaggio

Uno dei primi temi affrontati riguarda la definizione stessa di imballaggio. Sebbene il regolamento fornisca già una definizione articolata, nella pratica continuano a esistere numerosi casi borderline.

I grandi contenitori impiegati per la crescita delle piante durante l’intero ciclo produttivo non devono essere considerati imballaggi

La Commissione ribadisce che la classificazione deve basarsi sulla funzione effettiva dell’articolo e sul suo utilizzo previsto. Non conta quindi soltanto la forma dell’oggetto, ma il ruolo che esso svolge lungo la catena di distribuzione.

Tra gli esempi analizzati figurano i vasi per piante, i contenitori utilizzati durante la coltivazione, le siringhe e le sacche per somministrazione endovenosa. In particolare, la Commissione chiarisce che i grandi contenitori impiegati per la crescita delle piante durante l’intero ciclo produttivo non devono essere considerati imballaggi, mentre dispositivi come siringhe e sacche IV, anche se contengono medicinali, sono parte integrante del prodotto e non semplici contenitori destinati a essere eliminati per accedere al contenuto.

Si tratta di chiarimenti apparentemente marginali ma rilevanti, poiché determinano l’applicazione o meno degli obblighi previsti dal PPWR.

Fabbricante e produttore non sono la stessa cosa

Uno degli aspetti più significativi del documento riguarda la distinzione tra le figure del fabbricante e del produttore.

I dispositivi come siringhe e sacche IV, anche se contengono medicinali, sono parte integrante del prodotto e non semplici contenitori destinati a essere eliminati per accedere al contenuto

Nel nuovo sistema normativo europeo il fabbricante è il soggetto responsabile della progettazione e della conformità dell’imballaggio ai requisiti tecnici previsti dal regolamento. È quindi il soggetto chiamato a dimostrare il rispetto delle prescrizioni relative a sostenibilità, contenuto riciclato, etichettatura e documentazione tecnica.

Diversa è invece la figura del produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR). In questo caso la responsabilità riguarda il finanziamento della raccolta, della selezione e del trattamento dei rifiuti di imballaggio nello Stato membro in cui questi diventano rifiuti.

La Commissione sottolinea inoltre il principio secondo cui per ciascuna unità di imballaggio deve essere individuato un solo produttore responsabile, evitando sovrapposizioni o duplicazioni degli obblighi.

PFAS: nessuna proroga per gli imballaggi non conformi

Tra i passaggi più attesi figura quello relativo alle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS), oggetto di crescente attenzione normativa a livello europeo.

Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti dovranno rispettare i limiti previsti dal regolamento

La guida chiarisce che dal 12 agosto 2026 gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti dovranno rispettare i limiti previsti dal regolamento. Per verificare la conformità la Commissione propone un approccio graduale basato sulla misurazione del fluoro totale, del fluoro organico e dei precursori ossidabili totali.

Particolarmente importante è il chiarimento sulle scorte esistenti. Il PPWR non prevede alcun periodo di esaurimento delle giacenze. Gli imballaggi immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 potranno continuare a circolare, ma tutti quelli immessi successivamente dovranno rispettare i nuovi limiti. Non sono previste deroghe neppure per gli imballaggi contenenti materiale riciclato.

Per molte aziende della filiera alimentare questo rappresenta uno degli aspetti più urgenti da verificare nei prossimi mesi.

Riciclabilità: obbligo immediato, criteri tecnici ancora in arrivo

Il tema della riciclabilità è forse quello che ha generato il maggior numero di interrogativi.

Il regolamento stabilisce che tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili. La Commissione chiarisce che tale principio si applicherà già dal 12 agosto 2026.

Tuttavia i criteri dettagliati per valutare la progettazione per il riciclo (design for recycling) saranno definiti attraverso specifici atti delegati ancora in fase di preparazione. Una volta adottati, i fabbricanti avranno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle nuove prescrizioni.

In altre parole, l’obiettivo della riciclabilità entra in vigore subito, mentre il sistema tecnico di valutazione sarà introdotto gradualmente. Una precisazione importante per le aziende che stanno pianificando investimenti e modifiche progettuali.

Contenuto riciclato: chiarite le deroghe

Il documento affronta anche uno dei temi più delicati del PPWR, ossia gli obblighi minimi di contenuto riciclato negli imballaggi in plastica.

Il documento affronta anche uno dei temi più delicati del PPWR, ossia gli obblighi minimi di contenuto riciclato negli imballaggi in plastica

La Commissione precisa che alcune esenzioni previste dal regolamento si applicano automaticamente e non richiedono autorizzazioni preventive da parte delle autorità nazionali.

Tra queste rientrano gli imballaggi a contatto con alimenti quando l’impiego di materiale riciclato potrebbe compromettere la sicurezza del prodotto o determinare il mancato rispetto della normativa sui materiali destinati al contatto alimentare.

Un’altra deroga riguarda le componenti plastiche che rappresentano meno del 5% del peso totale dell’unità di imballaggio.

In entrambi i casi, però, il fabbricante dovrà essere in grado di dimostrare la sussistenza delle condizioni di esenzione attraverso adeguata documentazione tecnica.

Riutilizzo: contano i sistemi e non solo il formato

Ampio spazio viene dedicato agli obiettivi di riutilizzo introdotti dal regolamento.

La Commissione chiarisce che il semplice fatto che un imballaggio sia teoricamente riutilizzabile non è sufficiente. Per soddisfare gli obiettivi previsti dal PPWR occorre che esso sia effettivamente inserito in un sistema organizzato di riutilizzo e che possa compiere un numero adeguato di rotazioni.

Particolare attenzione viene riservata agli imballaggi per il trasporto e agli imballaggi industriali. Secondo la Commissione, alcuni contenitori utilizzati per prodotti come vernici, adesivi, intonaci o prodotti chimici possono presentare difficoltà oggettive di riutilizzo a causa della contaminazione residua e dei costi necessari per il loro recupero.

La possibilità di riutilizzare un imballaggio dipende quindi non soltanto dal contenitore in sé, ma anche dal prodotto che contiene.

Deposito cauzionale e restituzione

La guida dedica un capitolo anche ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione (DRS), destinati a svolgere un ruolo sempre più importante nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta.

L’obiettivo della riciclabilità entra in vigore subito, mentre il sistema tecnico di valutazione sarà introdotto gradualmente

La Commissione precisa che gli Stati membri che dispongono già di sistemi funzionanti potranno continuare a utilizzarli. Tuttavia, se entro il 2029 non sarà raggiunto il tasso di raccolta del 90% previsto dal regolamento per bottiglie in plastica e contenitori metallici per bevande, i sistemi esistenti dovranno essere adeguati alle prescrizioni minime europee entro il 2035.

Si tratta di un chiarimento che interessa direttamente i Paesi che stanno valutando l’introduzione di nuovi sistemi DRS o la revisione di quelli già operativi.

Verso un’applicazione più uniforme del PPWR

Nel complesso, il documento pubblicato dalla Commissione europea rappresenta un primo tassello nel percorso di attuazione del PPWR. Molte questioni tecniche restano ancora aperte e saranno definite attraverso futuri atti delegati e di esecuzione, ma la guida fornisce già indicazioni utili su alcuni dei temi più controversi.

Per le imprese della filiera degli imballaggi il messaggio è chiaro: la fase di preparazione non può più essere rinviata. Sebbene diversi dettagli applicativi debbano ancora essere definiti, l’orientamento della Commissione conferma la direzione intrapresa dal legislatore europeo: maggiore riciclabilità, incremento del contenuto riciclato, diffusione del riutilizzo, limitazione delle sostanze problematiche e armonizzazione delle regole nel mercato unico.

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