Ecco la guida definitiva per accedere all’iperammortamento del 250%

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L’uscita della Circolare n. 4E del 30 marzo 2017, pubblicata congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha fornito numerosi chiarimenti alle imprese sul tema degli ammortamenti maggiorati introdotti dal Piano Nazionale Industria 4.0, alcuni addirittura con profilo di innovazione rispetto alla Legge di Stabilità 2017. Ne è un esempio l’introduzione di un nuovo documento (che accompagna la perizia giurata) rappresentato dall’analisi tecnica del macchinario e della situazione aziendale, peraltro da redigere a cura di un tecnico totalmente indipendente sia dall’impresa beneficiaria che dall’impresa venditrice.
Il documento chiarisce inoltre i requisiti fondamentali per poter accedere all’iperammortamento del 250%, che sono: la capacità del sistema informatico di fabbrica di caricare le istruzioni ai macchinari sui quali l’impresa vuole ottenere l’agevolazione e che tale “flusso” di informazioni sia identificabile dal sistema di gestione della produzione. Un altro punto fermo è che l’interconnessione effettiva del macchinario all’interno della fabbrica è il momento determinante che permette all’impresa di accedere al beneficio dell’iperammortamento del 250%. Fino a quel momento l’impresa può accedere solo al superammortamento del 140%. I professionisti sono esclusi dall’agevolazione, a prescindere dal tipo di investimento che effettua l’azienda.

A questo link è scaricabile la guida in pdf pubblicata su Plastix di aprile

Cosa intende la norma per “interconnessione”
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è verificata se il bene scambia informazioni con sistemi interni o esterni, per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute, per esempio attraverso Internet. Se la macchina si interfaccia con il sistema gestionale, i sistemi di pianificazione, i sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, il monitoraggio, anche in remoto, e il controllo con altre macchine dello stabilimento può definirsi interconnessa. Allo stesso modo è interconnessa, stavolta con il sistema esterno, quando la macchina è capace di scambiare dati come gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, con altre macchine o, più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale opera, sia verso un fornitore a monte sia verso un cliente a valle. Il bene, oltre a scambiare informazioni, deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti, come il normale indirizzo IP.

Cosa intende la norma per “istruzioni”
Requisito essenziale è la possibilità di caricamento da remoto di istruzioni e/o part program. Per “istruzioni” la normativa intende le indicazioni che dal sistema informatico di fabbrica vengono inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina. Pertanto, le istruzioni devono arrivare da un sistema informatico aziendale. Non è sufficiente che le istruzioni arrivino da un PC integrato nella macchina, l’automazione fa parte di industria 3.0.

L’interconnessione è indispensabile
Il momento dal quale è possibile fruire del beneficio non corrisponde, come per il superammortamento, con il momento di effettuazione degli investimenti. A differenza di quanto previsto in tema di superammortamento, infatti, la normativa sull’iperammortamento prevede un ulteriore requisito da rispettare per poter iniziare a fruire della maggiorazione del 150%, che corrisponde al momento in cui è verificata l’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Oltre a questo, comunque, la maggiorazione in questione, traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta, conformemente a quanto previsto dal TUIR, solo a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.

Introdotta l’analisi tecnica indipendente
Aumentano gli adempimenti a carico delle imprese che intendono sfruttare il beneficio dell’iperammortamento. La Circolare, infatti, introduce un nuovo documento di cui la norma non faceva cenno: l’analisi tecnica. Quest’ultima, a tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte (per esempio, produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iperammortizzata), potrà essere realizzata in maniera confidenziale dal professionista, o dall’ente di certificazione, e dovrà essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria.
Il documento ha lo scopo di analizzare non solo le caratteristiche del macchinario in sé per sé, ma dovrà fornire anche dettagli sulla sua collocazione all’interno dell’azienda beneficiaria e sulla sua interazione con il sistema di fabbrica e gli eventuali soggetti esterni.

Descrizione tecnica e analisi contabile
L’analisi tecnica è chiamata a fornire una descrizione tecnica del bene per il quale l’impresa intende beneficare dell’agevolazione. Deve dimostrare, in particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B della Legge di Stabilità 2017, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori, così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing.

La verifica dei requisiti
L’analisi tecnica deve fornire anche una descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicati e menzionati dalla Circolare, oltre alla verifica dei requisiti di interconnessione. Al fine di quest’ultima, si tenga conto che affinché un bene possa essere definito “interconnesso”, è necessario e sufficiente che scambi informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT…), e che sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (per esempio, indirizzo IP).
Il MISE specifica che i sistemi interni sono il sistema gestionale, i sistemi di pianificazione, i sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, le altre macchine dello stabilimento…, mentre i sistemi esterni sono quelli presso clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain.

La verifica dell’interconnessione
L’analisi tecnica deve inoltre fornire una descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura. In questo punto, l’analisi inizia a staccarsi dal macchinario come entità indipendente e lo tratta quindi come parte di un sistema più grande.

L’analisi dei flussi
L’analisi tecnica dovrà riportare anche una rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore. A tal fine, il tecnico potrà utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, per esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni…

Ammessi anche beni in leasing
L’iperammortamento agevola non solo i beni acquistati direttamente dal fornitore, ma anche i beni acquisiti in leasing o costruiti in economia. La Circolare fornisce le indicazioni alle imprese che vogliono sfruttare l’iperammortamento pur ricorrendo a queste forme di acquisizione del bene. Nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione finale di acquisto del bene, le quote della maggiorazione che sono state dedotte fino a quel momento non saranno oggetto di “restituzione” da parte dell’utilizzatore, in quanto la normativa non prevede alcun meccanismo di recapture.
La Circolare chiarisce inoltre che l’iperammortamento, a differenza del superammortamento, non si applica agli “esercenti arti e professioni”.

L’ambito di operatività temporale
L’iperammortamento opera sugli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Con riferimento ai beni in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 deve essere sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e avvenuto il pagamento di un maxi-canone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

La consegna del bene
Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dal TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Il costo per i beni in economia
Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, quali, per esempio, i costi concernenti la progettazione dell’investimento, i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, la mano d’opera diretta, gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene, nonché i costi industriali imputabili all’opera.

Il contratto di appalto
Nell’ipotesi in cui l’investimento nei beni in questione sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata e accettata dal committente, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

Software ammessi al superammortamento
I beni immateriali che possono godere dell’agevolazione del superammortamento sono stati individuati con il criterio di essere strettamente legati ai processi aziendali connessi al concetto Industria 4.0. La Circolare precisa che tali beni immateriali potranno godere dell’agevolazione solo nel caso in cui l’impresa abbia anche beneficiato della misura dell’iperammortamento, tuttavia il bene immateriale non deve necessariamente riguardare gli stessi beni materiali che sono stati oggetto della misura dell’iperammortamento.


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