È entrata in vigore la direttiva SUP, ma con qualche modifica rispetto all’UE

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Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di delegazione europea n. 53 del 22 aprile 2021, anche il nostro paese si appresta a recepire – con qualche modifica non marginale – la Direttiva europea 2019/904 sugli articoli monouso in plastica, meglio nota come Direttiva SUP, che entrerà in vigore a livello comunitario il prossimo 3 luglio.

Tra bando e restrizioni

La Direttiva introduce limiti, vincoli e restrizioni per numerosi articoli usa e getta in plastica, con l’obiettivo di ridurne l’utilizzo e la dispersione in ambiente. Dieci tipologie – per le quali, secondo Bruxelles, esistono già oggi valide alternative – non potranno più essere messe in commercio a partire dal 3 luglio: bastoncini cotonati per la pulizia delle orecchie, piatti e posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini, oltre a tutti gli articoli monouso in plastica oxodegradabile e i contenitori con o senza coperchio (tazze, vaschette con relative chiusure) in polistirene espanso (EPS) per consumo immediato o asporto di alimenti senza ulteriori preparazioni, nonché contenitori per bevande e tazze sempre in EPS. La Direttiva SUP introduce la responsabilità estesa del produttore per altri manufatti monouso, con accollamento dei relativi costi di raccolta e smaltimento – come nel caso dei filtri di sigarette e delle reti da pesca – e vengono fissati target di raccolta e riciclo più restrittivi per le bottiglie: 77% di quanto immesso al consumo entro il 2025 e 90% al 2029; inoltre, a partire dal 2025, le bottiglie in plastica dovranno contenere un minimo del 25% di materiale riciclato, valore che salirà al 30% nel 2030. Le confezioni per bevande in plastica dovranno anche essere dotate di chiusure ancorate al corpo del contenitore (“tethered cap”). Un’altra misura controversa è l’etichettatura obbligatoria sul contenuto di plastica, per informare il consumatore sull’impatto ambientale dell’abbandono in ambiente, che riguarderà prodotti come filtri di sigaretta, bicchieri di plastica, salviette umidificate e assorbenti.

Una misura più blanda e indefinita – “riduzione ambiziosa e duratura del consumo” – riguarda tazze per bevande (inclusi i relativi tappi e coperchi) e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, quando consumati direttamente dal recipiente e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione (cottura, bollitura o riscaldamento).

La via italiana alla SUP

La legge di delegazione approvata dal Governo, all’articolo 22 (vedi riquadro nella pagina successiva) introduce due elementi di novità rispetto al testo originale: la prima è l’inclusione esplicita dei bicchieri di plastica tra i prodotti monouso soggetti a una riduzione dell’impiego, equiparati alle tazze per bevande; specificazione per altro superflua. La seconda, più rilevante, è l’esenzione riservata agli articoli monouso in plastica compostabile “certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile “laddove” non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati a entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’allegato”. In altre parole, piatti, posate, cannucce, nonché contenitori per alimenti e tazze in polistirene espanso, altrimenti soggetti a divieto.

C’è a chi la SUP piace…

La versione italiana della Direttiva SUP ha riscosso l’apprezzamento di Assobioplastiche, e non è difficile capirne il motivo, in virtù dell’apertura in extremis alle plastiche compostabili. «L’Italia compie un ulteriore grande passo verso la bioeconomia circolare e la protezione del suolo» commenta Marco Versari, presidente dell’associazione che rappresenta la filiera italiana delle plastiche compostabili. «Il recepimento della SUP in continuità con le lungimiranti normative già adottate nel nostro Paese in materia di riduzione del monouso consente infatti di coniugare ambiente e sicurezza alimentare e di dare un contributo importante alla valorizzazione della frazione umida dei rifiuti che, attraverso il compostaggio, può diventare una risorsa biologica fondamentale per preservare la salute del suolo».

… e a chi no

Contro questa apertura si è però espressa la branca italiana dell’associazione ambientalista Greenpeace, che in un recente rapporto (“Dalla riduzione del monouso in plastica alla riduzione del monouso: indicazioni per il recepimento della direttiva SUP in Italia”) firmato da Paolo Azzurro critica la decisione di esentare le bioplastiche dalla messa al bando delle plastiche monouso. «Se verrà confermato il forte sbilanciamento verso la sostituzione del monouso in plastica con alternative in materiale compostabile sembra difficile che tale recepimento sia accettabile dagli organi comunitari competenti» aggiunge Giuseppe Ungherese, responsabile della Campagna Inquinamento di Greenpeace Italia. Più netto il giudizio negativo di Confida, Associazione Italiana Distribuzione Automatica, che sottolinea l’impatto che avrà la Direttiva SUP, nella parte che vieta le palette per bevande, sulle aziende del comparto e sull’occupazione, che potrebbe crollare del 90% con l’entrata in vigore del provvedimento. La tesi è che non si tiene conto dell’assenza di alternative valide. Se da un lato, a causa delle elevate temperature raggiunte dalle bevande calde (tra gli 80 °C e i 90 °C), le bioplastiche sono sconsigliate, dall’altro i cucchiaini di legno «Oltre a non avere certificazioni di riciclabilità e ad essere meno resistenti della plastica all’umidità e al calore interni alla macchina, sono un prodotto di importazione e, quindi, gli attuali produttori italiani, ad oggi leader europei nella produzione di palette in plastica, rischiano di trasformarsi in semplici rivenditori di prodotti esteri» si legge in una nota. Confida ritiene pertanto che i mescolatori avrebbero dovuto rientrare tra i prodotti per i quali si debbano perseguire solo obiettivi di riduzione del consumo e non il divieto di immissione sul mercato.

Sette aziende ricorrono contro la marcatura SUP

Un punto della Direttiva poco gradito ai produttori di bicchieri in plastica – articoli soggetti a riduzione dei consumi, non a divieto – riguarda l’obbligo di apporre specifici marchi, nella lingua del paese in cui avviene la distribuzione, per informare il consumatore sulla composizione (“fatto in plastica”) e sul loro corretto smaltimento; imposizione che riguarda tazze e bicchieri monouso in plastica, bioplastica o in carta rivestita con plastica. Tanto che sette aziende europee del settore – tra cui le italiane FLO, Dopla, ILIP e Aristea –, sostenute dalle rispettive associazioni di categoria, hanno presentato un ricorso al Tribunale europeo per chiedere l’annullamento del Regolamento IR 2020/2151, che fissa i criteri di marcatura. Secondo i ricorrenti, la misura richiesta dalla direttiva è “sproporzionata e fuorviante” rispetto agli obiettivi di prevenire e ridurre la dispersione nell’ambiente dei bicchieri. Per indurre nei consumatori un corretto comportamento da tenere in relazione al conferimento a fine vita dei prodotti – sostengono i ricorrenti – vengono già applicati sui contenitori simboli riconosciuti a livello internazionale, mentre le nuove marcature e diciture (“Fatto in plastica” e “Plastica nel prodotto”) non fornirebbero le stesse chiare informazioni al consumatore e potrebbero, anzi, rivelarsi controproducenti. Ad esempio, potrebbero indurre in errore sul modo corretto di smaltire i bicchieri dopo l’uso, soprattutto per quanto riguarda quelli in bioplastica o in carta con liner plastico, compromettendo così i flussi di riciclo. Inoltre, considerando che il Regolamento prevede che le scritte vengano riportate nella lingua del mercato in cui il bicchiere viene commercializzato, la norma finirebbe per ostacolare la libera circolazione delle merci. L’obiettivo del ricorso è stabilire l’illegittimità dei requisiti di marcatura e il loro l’annullamento, ma – dato che l’azione di annullamento non ha effetto sospensivo – gli obblighi di marcatura dovranno comunque essere applicati a partire dal 3 luglio 2021, fino alla sentenza definitiva, che richiederà non meno di due anni.


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