Decreto Cura Italia, un sostegno alla liquidità delle imprese

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La pandemia di Covid-19 sta mettendo a dura prova le imprese, strette nella morsa della tutela della salute dei dipendenti e della salvaguardia del business. Dopo aver imposto il lockdown all’Italia con l’emanazione del Decreto meglio noto come #IoRestoaCasa, lo scorso 17 marzo il Governo è intervenuto con il Decreto Cura Italia (DL n. 18/2020) per varare misure urgenti e di immediata attuazione. Il provvedimento verte su quattro fronti principali di cui nel seguito proponiamo una guida di agile fruizione.

Slittano cartelle e riscossioni
Stop fino al 30 giugno 2020 a tutte le cartelle di pagamento, agli avvisi di addebito e di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione. Stop anche all’invio di nuove cartelle e alle azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione. Arrivederci al 31 maggio 2020 per il pagamento della rata della Rottamazione-ter, scaduta il 28 febbraio 2020, e quello del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo 2020.

Misure a sostegno della liquidità

Il Decreto prevede misure a sostegno della liquidità grazie all’intervento del sistema bancario e finanziario del paese. In pratica, attraverso il Fondo di garanzia PMI, lo Stato agisce in qualità di garante, permettendo così alle aziende dotate dei requisiti per l’accesso al credito di sopraggiungere a nuovi accordi su mutui già in essere attraverso la rinegoziazione dell’importo della rata e l’allungamento dei tempi di rimborso. Contestualmente alla rinegoziazione, si fornisce nuova liquidità all’impresa richiedente, per almeno il 10% del debito residuo del mutuo rinegoziato.

I vantaggi non sono automatici: è sempre richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale si attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività in conseguenza dell’epidemia di Covid-19

Potenziamento del fondo centrale di garanzia PMI

L’articolo 49 contempla la garanzia dello Stato per prestiti volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso. In particolare, tra le altre misure, prevede quanto segue:

• l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro;

• la garanzia è concessa a titolo gratuito e le commissioni per accesso al Fondo sono azzerate;

• per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

• sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

• sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

• credito d’imposta per cessioni (entro il 31 dicembre 2020) di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti su perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione e importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione;

• per le operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al DM 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”.

Prestiti fino a 3.000 euro
Per i piccoli imprenditori, artigiani e professionisti danneggiati dall’emergenza Covid-19 è prevista la possibilità di ottenere una garanzia diretta fino all’80% su nuovi finanziamenti a 18 mesi non superiori a 3.000 euro erogati da banche o altri intermediari finanziari. In questi casi l’intervento del Fondo centrale “è concesso gratuitamente e senza valutazione” (Art. 49).comparto e fanno registrare un +5% di fatturato, un +16% di export e un +7% in termini di occupazione rispetto alla media delle imprese industriali che non hanno scommesso sulla sostenibilità.

La moratoria ex Lege per le PMI

L’articolo 56 del Cura Italia prevede le misure specifiche per le micro e piccole-medie imprese italiane che hanno contratto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari. Per tali finanziamenti la misura predisposta dal Governo dispone:

• la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i canoni di leasing, con facoltà delle imprese di richiedere la sospensione soltanto dei rimborsi in conto capitale;

• la proroga al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza antecedente;

• la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle revoche sulle aperture di credito e sui prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella accordata e non ancora utilizzata.

La sospensione, che di fatto cambia il calendario fiscale 2020, si formalizza attraverso comunicazione agli Istituti di credito e deve essere corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica, ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Slittano cartelle e riscossioni
Stop fino al 30 giugno 2020 a tutte le cartelle di pagamento, agli avvisi di addebito e di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione. Stop anche all’invio di nuove cartelle e alle azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione. Arrivederci al 31 maggio 2020 per il pagamento della rata della Rottamazione-ter, scaduta il 28 febbraio 2020, e quello del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo 2020.

Misure in campo fiscale

Il titolo IV del Decreto Cura Italia garantisce la sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, di tutti i versamenti (ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria, versamenti Iva) con scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020. Per le imprese non appartenenti al comma 2 del presente titolo, con fatturato inferiore ai 2 milioni di euro, il differimento dei versamenti è previsto al prossimo 31 maggio, in unica soluzione o in cinque rate. Tra gli aiuti alle PMI si contano:

• un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 in favore degli esercenti attività d’impresa. Il credito d’imposta non si applica alle attività “essenziali”, di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, che hanno continuato a svolgere la loro attività;

• un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un massimo di 20.000 euro in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione. Per l’anno 2020 il credito d’imposta sarà riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro;

• un bonus di 600 euro come indennità per il mese di marzo 2020, riconosciuta agli iscritti alla Gestione separata Inps, alle gestioni speciali dell’Ago, ossia artigiani e commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, così come lavoratori stagionali e operai agricoli;

• la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Sospensione anche dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa per la regolarizzazione delle istanze di interpello;

• la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie. I versamenti saranno effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;

• il differimento dei termini di approvazione del bilancio nei 180 giorni, ovvero anche ove non previsto espressamente dallo statuto societario, entro il prossimo 28 giugno 2020.

Fondo Made in Italy
Il Decreto Cura Italia istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al Made in Italy realizzato tramite l’Istituto nazionale per il Commercio Estero.

Misure a sostegno del lavoro

Al fine di contenere l’emergenza da Covid-19, il Governo è intervenuto per facilitare l’accesso allo smart working. Con il Decreto Cura Italia, invece, prevede le alternative per le situazioni in cui il lavoro agile non sia attuabile, introducendo:

• un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario, che andrà a sostituire i precedenti ammortizzatori sociali in favore delle aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e/o delle aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;

• una nuova cassa integrazione in deroga, che potrà essere autorizzata dalle Regioni in favore delle imprese per cui non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto;

• il congedo specifico per i lavoratori del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni che fruiscano a decorrere dal 5 marzo di un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni. La retribuzione è pari al 50%. In alternativa al congedo, il dipendente può scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per le prestazioni effettuate;

• l’aumento del numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge n. 104/92, incrementati di ulteriori 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020;

• per i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

Bonus per i dipendenti
Il Decreto Cura Italia prevede un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che hanno prestato servizio nella sede di lavoro durante il mese di marzo 2020. Non è necessario presentare una domanda per ottenerlo: il contributo viene riconosciuto dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, automaticamente. Il lavoratore vedrà accreditarsi il bonus nel mese di aprile “e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”.

 

 


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