Credito d’imposta ad ampio raggio per la R&S

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L’emissione della Circolare n° 5/e rende più interessante il credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo (R&S). È infatti ammesso l’intero costo del personale che partecipa al progetto di ricerca, a prescindere dal titolo di studio, mentre il compenso degli amministratori è finanziabile in pro quota all’attività svolta e i professionisti possono partecipare al progetto come consulenti.
La Circolare, datata 16 marzo 2016, ha ribaltato completamente i giudizi iniziali, e tutte le PMI sono chiamate ora – velocemente – prima dell’approvazione dei bilanci, a rivalutare il credito d’imposta per R&S. L’Agenzia delle Entrate ha di fatto reso più appetibile l’agevolazione che permette a tutte le imprese di ottenere un credito d’imposta fino al 50% delle spese sostenute in R&S dal 2015 al 2019 inclusi. Le aziende che dopo il Decreto di attuazione del 27 maggio 2015 avevano interpretato in modo restrittivo la norma, e quindi valutato come poco conveniente l’accesso all’agevolazione la circolare di cui sopra, devono cambiare le proprie opinioni.

Scarica la scheda aggiornata dell’agevolazione

Agevolazione per tutti
L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal settore di appartenenza e dal regime contabile adottato, che svolgono attività di ricerca finalizzate a nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e alla relativa applicazione. La percentuale del credito d’imposta riconosciuto, che varia dal 25% al 50% in base alla categoria di spese ammissibili effettuate, viene calcolata sull’eccedenza degli investimenti in ciascun anno agevolabile, rispetto alla media storica delle stesse spese effettuate nel triennio 2012-2014.
Trattandosi di un incentivo automatico, il diritto nasce nel momento in cui si effettuano gli investimenti ammissibili: può quindi essere utilizzato dal 1° gennaio dell’anno successivo a cui si svolgono le spese (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare) e deve essere indicato in sede di bilancio, con apposita certificazione. Il totale del credito spettante viene poi rappresentato mediante indicazione in sede di dichiarazione dei redditi dello stesso periodo.

Agevolazione cumulabile con altri incentivi
Il credito d’imposta per R&S, non essendo un Aiuto di Stato e non rilevando ai fini del regime “de minimis”, deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre agevolazioni, salvo quanto disposto diversamente dalle stesse. Altro aspetto da sottolineare, è che i costi ammissibili rilevano per il loro intero importo, anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime di “patent box”. Per accedere all’agevolazione è richiesta una soglia annuale minima di investimenti realizzati pari a 30.000 euro, mentre è imposto un valore massimo del credito annuale per ciascun beneficiario di 5 milioni di euro.

Ammissibile anche il personale non qualificato
Già dalla norma iniziale emergeva l’ammissibilità, con l’applicazione dell’aliquota del 50%, del costo del personale altamente qualificato e per la ricerca contrattuale. La novità introdotta dalla Circolare del 16 marzo 2016 è rappresentata dalla possibilità di agevolare le spese del personale “meramente tecnico”, riconducibile alle competenze tecniche e relative industriali, cui viene applicata la percentuale del 25%. Anche l’attività svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione risulta ammissibile; a seconda se svolta o meno all’interno dell’azienda, rientrerà poi nel personale qualificato o nella ricerca contrattuale. Sempre al 25% sono ammessi i costi relativi utilizzo macchinari e attrezzature, non solamente di laboratorio, nel limite della quota di ammortamento annuale e dell’utilizzo all’interno delle attività di R&S.


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